Descrizione
Si ricorda che la pulizia dei camini e delle canne fumarie è obbligatoria per legge, per ragioni di sicurezza.
La pulizia delle canne fumarie e dei camini è obbligatoria su tutto il territorio comunale ed è disciplinato dalle norme previste dall’art. 14 della L.R. 20.08.1954 n. 24 e s. m. nonché dal Regolamento di Pulizia Camini approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 44/2018.
La pulizia dei condotti a servizio di generatori alimentati con combustibile solido garantisce il mantenimento delle sezioni libere da qualsiasi deposito o ostruzione, anche attraverso l’asportazione di depositi carboniosi. La pulizia deve essere svolta in totale sicurezza e con mezzi meccanici in grado di rimuovere i depositi senza danneggiare il sistema di evacuazione dei prodotti da combustione.
La pulizia dei camini a servizio di generatori utilizzati anche saltuariamente ed alimentati con combustibile solido, devono essere controllati e puliti:
a) ogni 40 quintali di combustibile e, in ogni caso, almeno una volta all’anno;
b) prima di ogni riavvio dopo lunghi periodi di inutilizzo;
c) ogni qual volta si verifichino fenomeni di malfunzionamento.
Il servizio di pulizia e manutenzione di canne fumarie al servizio di generatori di calore alimentati a combustibile di tipo diverso dal solido ( es. GPL, gasolio, metano Kerosene) viene regolamentato secondo quanto disposto dalla L.R. 24/1954, dal D.P.R. 09.08.2012 15-90/Leg., e dalla relativa normativa nazionale e Ministeriale.
Il proprietario dell’abitazione o suo delegato che occupa l’abitazione stessa a qualsiasi titolo, è il soggetto responsabile della pulizia dell’impianto e garantisce la corretta manutenzione e pulizia dei condotti a servizio di generatori alimentati con combustibile solido, compresi i canali da fumo, mantenendo gli stessi in perfetta funzionalità ed efficienza, provvedendovi anche direttamente.
Il soggetto responsabile della pulizia annota l’esecutore e la data di svolgimento delle operazioni di pulizia, in un apposito registro.
Deve essere conservato un registro per ciascuna canna fumaria; se la canna fumaria non è “in esercizio” cioè non è collegata ad alcun generatore oppure è collegata ad un generatore non utilizzato (mai nell’arco dell’anno), tale condizione va annotata nel relativo registro riportando la data di inattività e la motivazione; nel momento in cui la canna fumaria sarà riutilizzata, tale condizione dovrà essere annotata nel registro.
Nel caso la pulizia dell’impianto sia eseguita da ditta incaricata (spazzacamino), è obbligo del proprietario accertarsi che la stessa sia in possesso del permesso speciale del Sindaco, di cui all’art. 14 della L.R. 20.08.1954 n. 24 e s. m..
Elenco spazzacamini con permesso speciale
PULIZETA di Zoanetti Franco | 337/200486 |
CAMINET di Zoanetti Nicola | 328/4229247 |
F.M. SPAZZACAMINO di Facchini Marco | 339/1448352 |
SPAZZACAMINO LORENZETTI di L. Diego | 340/1669895 |
ALARI GABRIELE SPAZZACAMINO | 349/4987140 |
Per ulteriori informazioni si veda la pubblicazione sul sito web dell' Agenzia Provinciale per le risorse idriche e l'energia (APRIA).